Dove devono essere collocati i defibrillatori

G/1517/1/12

Il Relatore

La 12 Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1517,

premesso che l'articolo 5, comma 1, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con le Amministrazioni di volta in volta interessate, provveda con decreto ad individuare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE),

impegna il Governo ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i luoghi, le strutture e i mezzi di trasporto nei quali devono essere collocati i DAE, con particolare priorità a:

  • poliambulatori dei Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;
  • grandi scali e mezzi di trasporti aerei, ferroviari e marittimi;
  • istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;
  • strutture e sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;
  • luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;
  • strutture scolastiche e universitarie;
  • farmacie.
 


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